Coronavirus, nuova Ordinanza della Regione Lombardia del 4 Aprile 2020

06/04/2020

Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato una nuova ordinanza regionale, la n. 521 del 4 aprile. 

I media hanno evidenziato, tra le nuove prescrizioni alla cittadinanza, l’obbligo di indossare la mascherina o “… qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca…”. 

Imprese e servizi professionali devono tuttavia considerare attentamente le limitazioni imposte da Regione Lombardia, per alcuni settori più restrittive rispetto al noto Allegato 1 al DPCM del 22 marzo, così come successivamente integrato daprovvedimenti ministeriali.  

In particolare, osserviamo che, a partire dal 5 aprile e differentemente da quanto avviene nel resto del Paese in forza dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in Lombardia: 

  • è vietato il commercio effettuato tramite distributori automatici, con l’eccezione di quelli per l’acqua potabile e della vendita del latte sfuso. La volontà appare diretta a chiudere i locali commerciali totalmente self serviceove si trovano più distributori automatici ed in cui si è rilevato crearsi assembramenti di utenti; 

  • nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita di computer, elettronica di consumoelettrodomestici in esercizi non specializzatiapparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati”, articoli per l’illuminazione, ferramenta, ottica e fotografia (estratto esemplificativo; si veda l’elenco completo nel provvedimento); 

  • gli esercizi commerciali legittimamente aperti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso; 

  • lconsegna a domicilio è consentita solo per i prodotti rientranti nell’allegato A del DPCM, così come modificato dalla stessa Ordinanza regionale: ne consegue una stretta molto forte anche sul mercato della vendita online; 

  • obbligo di svolgimento con modalità di lavoro agile per le attività professionali e di consulenza (codici ATECO 69, 70, 71, 72, 74), “fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”; 

  • gli hotel devono limitare i loro servizi a settori ben delimitati di clientela. Ci si interroga sulle modalità tramite le quali le strutture alberghiere potranno verificare le ragioni del soggiorno dei propri ospiti; 

  • priva di portata vincolante, in quanto espressa solo come raccomandazione, la misurazione della temperatura alla clientela prima dell’accesso agli esercizi commerciali e la conseguente inibizione ad entrare a coloro che fornissero un riscontro superiore ai 37,5 gradi. 

Un provvedimento articolato, ricco di eccezioni e di casi particolari, la cui efficacia pare limitata dal 5 al 13 aprile, salvo probabili proroghe, su cui grava anche l’interrogativo circa la reale prevalenza rispetto ai Decreti del Presidente del Consiglio. Alle perplessità di parte degli interpreti, si aggiungono le limitate ripercussioni in termini di sanzioni, esclusivamente amministrative, a cui si può sommare, tuttavia, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. 

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