Novità 231: come cambia l’art. 25-octies e cosa prevede il nuovo art. 25-octies.1

03/12/2021

In data 29 e 30 novembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, il D.lgs. n. 184/2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e il D.lgs. n. 195/2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Il Decreto n. 195, che entrerà in vigore il 15 dicembre 2021, modifica i reati di “ricettazione”; “riciclaggio”; “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” e “autoriciclaggio” del Codice penale, già previsti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 all’art. 25-octies.

Le modifiche apportate alle citate fattispecie penali comportano l’estensione della rilevanza, ai fini dei reati sopra indicati, anche dei denari, beni o altre utilità provenienti dai delitti colposi e dai reati contravvenzionali puniti con l’arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

Il Decreto n. 184 modifica, da un lato, gli artt. 640-ter e 493-ter c.p. e aggiunge il nuovo art. 493-quater c.p.; dall’altro, introduce nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Ai sensi dell’art. 25-octies.1, introdotto all’art. 3 del D.lgs. n. 184/2021, entrano tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente le seguenti fattispecie:

  1. reato di “Frode informatica” nell’ipotesi aggravata laddove la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); è prevista la sanzione pecuniaria sino a  500 quote;
  2. delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.); è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
  3. il delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-ter c.p.); è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Il comma 2 prevede poi, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo punito più gravemente, ulteriori sanzioni pecuniarie in caso di commissione di “ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal Codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

È infine previsto che, nel caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, all’ente potranno essere applicate anche le sanzioni interdittive.

Appare chiara la ragione di conformarsi a disposizioni del legislatore europeo; altrettanto chiaramente, gli impatti per la maggior parte degli enti saranno rilevabili con riferimento all’estensione alle condotte colpose per i reati di “ricettazione”, “riciclaggio”, “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” e “autoriciclaggio”, con la conseguente, amplissima estensione dei reimpieghi dei denari provenienti da quelle fattispecie.

In termini operativi, è opportuno che gli enti già dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001:

  1. aggiornino la mappatura delle aree a rischio di commissione delle nuove fattispecie di reato, ponendo particolare attenzione alle attività che comportano impieghi di denari, beni ed altre utilità che, astrattamente, potrebbero provenire da reati colposi o meramente contravvenzionali;
  2. valutino di conseguenza l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, prevedendo nuovi e idonei mezzi di prevenzione e controllo finalizzati ad impedire la commissione dei nuovi reati presupposto.
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