Modello 231 e requisiti della formazione: “intensa, continua, non occasionale, qualificata”

15/05/2024

Modello 231 e requisiti della formazione: “intensa, continua, non occasionale, qualificata”

Il Tribunale di Milano, con la recentissima sentenza 1070/2024, ha assolto la società imputata di un illecito ex D.lgs.231/2001 sulla base, tra le altre, della seguente considerazione: “un modello idoneo ed efficace, oltre a prevedere una puntuale configurazione degli assetti interni e dei relativi meccanismi di controllo endoaziendali, deve essere accompagnato da un’intensa attività di informazione e formazione del personale attuata sia attraverso una diffusione e comunicazione a tutto il personale del Modello e del Codice etico, sia attraverso delle qualificate iniziative di formazionefinalizzate a divulgare ed implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate; iniziative che non devono risolversi in attività formative impartite occasionalmente, ma devono piuttosto ispirarsi ai criteri di continuità e di intensità.

Come noto, infatti, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo introdotto con il D.lgs. 231/2001 rappresenta un importante strumento di prevenzione della responsabilità amministrativa deglienti e richiede alle organizzazioni di adottare misure preventive volte ad evitare la commissione di reati da parte del proprio personale. In questo contesto, la formazione dei dipendenti assume grande importanza.

Sul tema il commento dei nostri avvocati Sebastiano Liistro e Grazia Malinconico, pubblicato su Norme& Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore.

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