Turbativa d'asta e trasferimento di valori nuovi reati presupposto 231

09/10/2023

In data 4 ottobre 2023, il Senato ha votato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Dl n. 105/2023, in materia di processo penale e civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Il provvedimento, oltre ad intervenire in materia di intercettazioni, incendi boschivi, criminalità informativa, introduce alcune disposizioni in tema di reati ambientali e di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

In particolare, l'art. 6-ter del Ddl introduce modifiche:

  • volte ad inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente;
  • finalizzate a trasformare in reati contravvenzionali alcuni illeciti amministrativi in materia di rifiuti;
  • tese ad ampliare il catalogo dei reati presupposto per i quali le imprese possono essere sanzionate, al fine di contrastare gli appalti truccati e il trasferimento fraudolento di valori.

Su tale ultimo fronte, si prevede l'inserimento, fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001:

  • dei delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), con applicazione della sanzione fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità);
  • del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), con sanzione amministrativa che va da 250 a 600 quote.

Alle fattispecie si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dal medesimo Decreto 231.

Di seguito si riportano i dettati normativi di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p.:

  • turbata libertà degli incanti: "Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
  • turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Vale la pena osservare che i beni giuridici tutelati dalla norma - sia quello della pubblica amministrazione ad individuare il contraente più competente alle condizioni economiche migliori, sia quello della tutela della libertà di iniziativa economica - sono lesi non solo da condotte successive a un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto di tali beni e interessi giuridici (art. 353 c.p.), ma anche dalle condotte precedenti che abbiano influito sul contenuto o che potrebbero avere influenza (art. 353 bis c.p.).

Inoltre, si evidenzia come le condotte che definiscono l’elemento oggettivo dei reati richiamati sono per loro natura prossime al rischio di altre fattispecie delittuose già inserite nel catalogo di cui al D.lgs. 231/01; basti pensare al reato di corruzione.

Con riferimento infine al reato di cui all’art. 512 bis c.p. che punisce “[…] chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter […]” il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, già reati 231.

In conclusione, in termini strettamente operativi, è opportuno che gli enti già dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo valutino l’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio qualora realizzino attività che potrebbero, astrattamente, comportare la commissione delle fattispecie di reati di cui sopra (si pensi, in particolare, con riferimento agli artt. 353 e 353 bis c.p., alle società che prestano servizi alla P.A. anche per il tramite di gare).

Ove dovessero emergere delle attività potenzialmente a rischio, ne conseguirebbe la necessità di aggiornare il Modello stesso, mediante la revisione o l’introduzione di nuovi protocolli atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite.

I professionisti di Complegal sono a disposizione per verificare la conformità di tali sistemi con le disposizioni vigenti e valutare gli eventuali adempimenti da realizzare.

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